In considerazione dell’avvicinarsi delle prossime festività natalizie, viene fornito un quadro di sintesi relativo al trattamento fiscale delle spese sostenute dall’imprenditore per omaggi, cene e regali a favore di clienti, fornitori e personale dipendente aziendale.
Nelle successive tabelle di sintesi viene riportata l’attuale disciplina fiscale in vigore per gli ambiti suddetti.
CENE AZIENDALI: TRATTAMENTO FISCALE
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Cene con i dipendenti aziendali: la circolare 34/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le spese relative a cene offerte ai dipendenti aziendali non devono essere trattate alla stregua delle altre spese di rappresentanza. Pertanto, ai fini IVA la spesa sostenuta dall’azienda per una cena con i propri dipendenti è indetraibile mancando il presupposto dell’inerenza, ai fini IRES tale costo sarà deducibile nei limiti del 75% della spesa sostenuta e del 5% dell’ammontare delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente;
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Cene con clienti/fornitori aziendali: sempre la Circolare 34/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le spese relative a cene offerte ai clienti/fornitori aziendali devono essere trattate come spese di rappresentanza. Ai fini IVA la spesa sostenuta sarà indetraibile mancando il presupposto dell’inerenza, ai fini IRES tale costo sarà deducibile nei limiti del 75% ma rispettando il plafond annuale concesso per tali spese (1,5%/0,6%/0,4% dei ricavi/proventi gestione caratteristica). Ai fini IRAP il costo sarà deducibile tranne che per i soggetti che non applicano il metodo di bilancio;
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Cene miste, sia con dipendenti che con clienti/fornitori: nel caso di una cena mista dove non si possa distintamente separare gli importi relativi al personale dipendente da quelli relativi a clienti/fornitori, la spesa sostenuta, come nel caso suddetta, dovrà essere considerata come spesa di rappresentanza (indetraibilità IVA e deducibilità al 75% del costo nei limiti del plafond annuale concesso).
TRATTAMENTO FISCALE CENE AZIENDALI*
DEDUCIBILITA COSTO |
DETRAIBILITA IVA |
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Cene con dipendenti aziendali |
Deducibilità del costo nei limiti del 75% della spesa sostenuta e del 5% dell’ammontare delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente. |
100% indetraibile mancando il principio dell’inerenza |
Cene con clienti/fornitori aziendali |
Deducibilità del costo nei limiti del 75% della spesa sostenuta rispettando però il plafond annuale di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza (1,5%-0,6%-0,4% dei ricavi/proventi gestione caratteristica) |
100% indetraibile mancando il principio dell’inerenza |
Cene miste, sia con dipendenti che con clienti e fornitori |
Deducibilità del costo nei limiti del 75% della spesa sostenuta rispettando però il plafond annuale di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza (1,5%-0,6%-0,4% dei ricavi/proventi gestione caratteristica) |
100% indetraibile mancando il principio dell’inerenza |
*fonte circolare 34/E 2009 Agenzia delle Entrate
OMAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE
Qualora vengano distribuiti omaggi ai dipendenti aziendali il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente. Tale costo sarà interamente deducibile per l’impresa, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa , il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente, pertanto tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa.
Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa viene considerato quale spesa di rappresentanza e la cessione deve essere assoggettata ad IVA in base al prezzo di acquisto.
In capo al personale dipendente l’omaggio non sarà tassato ai fini IRPEF fino ad un importo annuo non superiore ad euro 258,23.
OMAGGI A CLIENTI E FORNITORI AZIENDALI
Nel caso di acquisto di beni ceduti gratuitamente a clienti/fornitori la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa, avremo:
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Integrale deducibilità dal reddito d’impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore ad euro 50;
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Inquadramento come spese di rappresentanza;
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Integrale detraibilità dell’IVA qualora il valore unitario non sia superiore ad euro 50.
Nel caso, invece, di beni ceduti a clienti e fornitori che rientrano tra quelli cui la produzione e lo scambio rientra nella propria attività d’impresa, avremo:
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Deducibilità del costo sostenuto quale spesa di rappresentanza (occorrerà però stornare l’importo originariamente imputato in bilancio quale acquisto di merci e materie prime a favore della nuova classificazione);
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Ai fini Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.
Beni ceduti gratuitamente e rientranti nell’attività d’impresa |
Beni ceduti gratuitamente e non rientranti nell’attività d’impresa |
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Deducibilità |
Detraibilità |
Deducibilità |
Detraibilità |
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Omaggi al personale dipendente N.B. per il dipendente saranno esenti da IRPEF se di valore annuo non superiore ad € 258,23 |
100% e considerate spese di rappresentanza |
La cessione gratuita al cliente/fornitore deve essere assoggettata ad IVA |
100% e considerate spese per prestazioni di lavoro dipendente |
Indetraibile l’IVA e la cessione non deve essere soggetta ad IVA |
Omaggi a clienti/fornitori |
100% e considerate spese di rappresentanza |
La cessione gratuita al cliente/fornitore deve essere assoggettata ad IVA |
100% se di importo unitario non superiore a 50 €. Sono considerate spese di rappresentanza. |
100% se di importo unitario non superiore a 50€ |