Crowdfunding: trattamento fiscale delle somme incassate da soggetti finanziatori

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 137 del 27/12/2018 ha definitivamente chiarito le modalità di tassazione delle somme di denaro ricevute mediante lo strumento del “Crowdfunding”.

Nello specifico, veniva posto, da parte di una lavoratrice dipendente subordinata (non titolare di partita IVA), il seguente quesito: la medesima è intenzionata a finanziare, mediante l’istituto del “Crowdfunding”, attraverso una piattaforma online dedicata, un progetto destinato alla futura commercializzazione di un prodotto innovativo.

L’istante, pertanto, intende raccogliere fondi per ottenere le risorse economiche necessarie alla produzione del bene innovativo. Inizia la raccolta fondi in qualità di “persona fisica” per poi, successivamente, in caso di successo, procedere con l’apertura di apposita partita IVA.

Qualora, invece, il progetto non riscontri il favore del pubblico finanziatore l’istante restituirà i soldi ricevuti e non aprirà alcuna partita IVA.

L’Agenzia delle Entrate, in relazione al quesito suddetto, anzitutto, chiarisce come, in riferimento al “Crowdfunding”, vi siano diverse modalità di finanziamento ossia:

  • il donation-based, è un modello che si basa su una vera e propria donazione e, di solito, viene utilizzato per finanziare progetti di natura sociale;

  • reward-based, è un modello che permette di finanziare un progetto ricevendo in cambio una ricompensa commisurata alla donazione, in genere non in denaro;

  • l’equity-based, è un modello che consente all’investitore di entrare a far parte della compagine societaria dell’azienda finanziata, acquistando una quota di partecipazione al capitale della stessa;

  • il royalty-based, è un modello in cui l’investitore finanzia una determinata iniziativa dell’impresa ricevendone, in cambio, parte dei profitti.

Il caso specificato dall’istante rientra nel c.d. reward-based poiché, nel momento in cui verrà raggiunta la soglia minima prevista per la realizzazione del progetto i finanziatori, da un lato, perderanno il diritto di recuperare la somma erogata, dall’altro, acquisiranno il diritto di ricevere uno dei prototipi finanziati.

L’Agenzia delle Entrate, in sintesi, sostiene che i finanziamenti ricevuti tramite il “crowdfunding” nonché i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito d’impresa, a seconda della tipologia scelta per lo svolgimento dell’attività. Nel caso in cui la soglia minima del finanziamento non venga raggiunta e le somme restituite quest’ultimo non avrà nessuna rilevanza ai fini fiscali.



CROWDFUNDING IN SINTESI

Progetto raggiunge la soglia minima di finanziatori richiesta

Le somme di denaro ricevute dal soggetto promotore dovranno essere dichiarate quale reddito di lavoro autonomo o reddito d’impresa (come qualsiasi altro provento ricevuto nello svolgimento di un’attività imprenditoriale)

Progetto non raggiunge la soglia minima di finanziatori richiesta

Le somme di denaro verranno restituite e il soggetto promotore non dovrà dichiarare alcun reddito di lavoro autonomo o d’impresa.

Per maggiori informazioni o per la richiesta di una consulenza:

CONTATTACI